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TRASFERIMENTI TRA TRUST – INTERPELLO N.170 DEL 24/06/2025

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TRASFERIMENTI TRA TRUST – INTERPELLO N.170 DEL 24/06/2025

L’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente in materia di trust, fornendo importanti chiarimenti sul trattamento fiscale ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni negli atti di attribuzione di beni da parte di un trustee a favore di trust successivi, in adempimento delle previsioni contenute nell’atto del trust originario.

Con la risposta ad interpello n. 170 del 24 giugno 2025, viene affrontata la questione se e in che misura l’attribuzione di beni immobili ed azioni a favore di altri trust possa configurare il presupposto impositivo per l’applicazione dell’imposta di donazione, come se si trattasse di trasferimenti diretti ai beneficiari finali.

l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello precisa che anche nel caso in cui i beneficiari siano altri trust, si è comunque in presenza di un trasferimento rilevante fiscalmente, con conseguente applicazione dell’imposta di donazione e, in caso di immobili, delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Conseguentemente, l’Agenzia stabilisce che tali trasferimenti:

  • scontano l’imposta di donazione ai sensi dell’art. 4-bis del D.lgs. 346/1990;
  • sono soggetti, in caso di immobili, anche alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

L’imposta di donazione è applicata con aliquota dell’8%, in quanto tra i disponenti e i trust beneficiari non sussiste alcun rapporto di parentela giuridicamente rilevante.

La risposta dell’Agenzia conferma dunque un principio di fondo: anche quando il patrimonio rimane formalmente all’interno di una pianificazione fiduciaria articolata, ogni trasferimento dotato di effetto economico e destinazione autonoma assume rilevanza fiscale, indipendentemente dalla continuità del vincolo fiduciario.

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