Sono i trust più comuni, istituiti per la segregazione patrimoniale. Se il trust è istituito in osservanza della Legge, il patrimonio è segregato ed è quindi impignorabile ed insequestrabile.
Il trust, quando utilizzato come azionista o socio di società di capitali, garantisce la stabilità della governance aziendale. Infatti, gli intenti del trust non risentono degli interessi personali di ciascun singolo azionista, poiché persegue un solo scopo: incrementare il patrimonio amministrativo, nell’interesse dei beneficiari.
Il trust può produrre grandi benefici a favore della stabilità dell’amministrazione di imprese e patrimoni di famiglia. Non disperde il voto in conseguenza di successioni e divisioni famigliari e favorisce una maggiore solidità gestionale.
Nel passaggio generazionale l’imprenditore desidera generalmente:
• scegliere il dotato fra gli eredi come continuatore dell’impresa di famiglia o, in caso di presenza di più soggetti dotati di capacità imprenditoriale, ripartire fra loro le competenze;
• impedire l’ingresso di famigliari indesiderati nel governo dell’impresa;
• verificare sul campo la validità delle scelte effettuate prima di “cedere il testimone” e perdere completamente la propria autorità. Ovviamente ciò è possibile solo mediante il trust, uno strumento dinamico e adattabile nel tempo, in grado di rendere “modificabili” le scelte successorie impostate in precedenza. L’utilizzo del trust prevede quindi: – l’assegnazione al trustee delle partecipazioni di famiglia; – l’affidamento al trustee di ogni potere e dovere di governance, con l’obbiettivo unico di aumentare il patrimonio di famiglia; – il godimento di un adeguato reddito per l’imprenditore ed i suoi successori, sulla base delle possibilità finanziarie delle società.
Il trustee, agendo quale socio nel contesto dell’assemblea della società di famiglia, gestisce e pianifica in modo sostenibile la distribuzione dei dividendi, impiegando le risorse finanziarie in modo efficiente. La politica di gestione dei dividendi attuata dal trustee può trasmettere un segnale di stabilità e di serenità ai finanziatori, che si trovano ad interloquire con un soggetto aziendale “istituzionale”, non influenzato dalle vicende famigliari e personali dei soci.
Il trust si definisce di scopo, quando è costituito per un fine determinato senza che sia designato o sia previsto di designare alcun beneficiario. Nel modello internazionale i trust per scopi non charitable sono spesso impiegati per operazioni commerciali e finanziarie in luogo di società. Può essere conferito nel Trust qualsiasi tipologia di bene: mobile, immobile, denaro ecc. Verrà creato un patrimonio separato e gestito per la realizzazione di un determinato scopo, che pertanto diverrà patrimonio inattaccabile. Si segnala l’utilizzo del trust di scopo come forma di garanzia per la finanza esterna nelle procedure di concordato preventivo. In particolare, i beni del terzo garante non godono dell’effetto del c.d. “ombrello protettivo” (art. 168 e 182 bis LF), poiché, come espressamente previsto dalle norme richiamate, tali effetti si producono solo sul patrimonio del debitore e non anche per quelli del terzo garante, stante che non fanno parte del patrimonio sociale del debitore. Il conferimento dei beni in un trust rappresenta una soluzione al problema, tanto più che gli stessi possono rimanere vincolati sino alla fase dell’omologazione della procedura, se approvata, o fino alla loro definitiva alienazione, con destinazione delle somme ricavate al soddisfacimento del ceto creditorio. In diversi Tribunali tra i cui si segnala Milano, Palermo, Pescara, Reggio Emilia, il trust di scopo viene utilizzato come strumento a supporto della crisi d’impresa.
Fanno parte dell’insieme dei trust di scopo anche i trust cosiddetti “charitable”, ovvero la finalità è esclusivamente il perseguimento di uno scopo avente natura “charitable”, ove l’aggettivo “charitable” deve interpretarsi, oltre che come “caritatevole”, anche come “socialmente utile”. Il disponente può ad esempio assegnare in trust un patrimonio i cui frutti, amministrati dal trustee, possono fornire le risorse necessaire per l’attuazione degli scopi caritatevoli.
Il trust misto “di scopo e per beneficiari” è generalmente finalizzato prima a soddisfare uno scopo e, in subordine, a soddisfare gli interessi di un insieme di beneficiari. Trattasi di una variante del cosiddetto “trust con interessi successivi”, ove si definisce un elenco di scopi e beneficiari, per cui il beneficiario o lo scopo in ordine successivo può essere soddisfatto solo dopo il completo soddisfacimento del beneficiario o delle scopo precedente.
Il trust holding custodisce normalmente un pacchetto azionario di maggioranza di una o più società, così da: – mantenere il patrimonio segregato, dando ad esso univocità d’indirizzo; – custodire le partecipazioni societarie per lungo tempo, evitando l’eccessiva frammentazione fra eredi. Questo tipo di trust ben si presta a svolgere l’attività che finora, è stata riservata alla holding e rappresenta il corretto “diaframma” fra la sfera imprenditoriale e quella famigliare.
Il trust può essere uno strumento di garanzia finalizzato a supportare in qualità di garante una determinata operazione di credito o di finanziamento. I beni sono sottratti al soggetto obbligato e affidati al trustee, il quale è istituzionalmente neutrale fra le parti e di conseguenza può svolgere un ruolo di garante super partes.
Il trust finalizzato all’emissione di titoli obbligazionari tutela i portatori di titoli emessi sotto le proprie garanzie e, nel contempo, gode di migliore affidabilità da parte dell’emittente così da collocare più facilmente i titoli di nuova emissione.
La cartolarizzazione dei crediti rappresenta un dei principali strumenti con cui trasferire i rischi di credito all’interno del sistema economico e finanziario. Quando l’originator cede crediti o altre attività finanziarie ad una società veicolo (SPV), il trust può intervenire e migliorare lo schema, utilizzando la SPV nel ruolo di disponente.
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Il trust trova proficuo impiego anche in presenza di contratti regolati da covenant. L’assegnazione delle partecipazioni aziendali ad uno specifico trust di scopo può presentare indubbi vantaggi. Per il finanziatore: ls possibilità di visionare tutti i documenti societari tramite il trustee e di avere quindi notizia su ogni iniziativa intrapresa dall’organo amministratvo; la possibilità di intraprendere con estrema rapidità, tramite la tutela del trustee, ogni azione di responsabilità spettante per legge ai soci contro gli amministratori, in caso di mancato rispetto delle clausole previste del contratto di finanziamento; la possibilità di revocare o mettere ai voti la revoca degli amministratori inadempienti; Per i soci/azionisti-disponenti: la possibilità di ottenere i vantaggi del finanziamento, soddisfacendo la covenant, senza necessariamente subire la diretta intromissione del finanziatore della governance societaria; la possibilità di utilizzare la mediazione di un fiduciario professionale nei rapporti fra la proprietà ed il finanziatore; la possibilità di raffrontarsi con un soggetto che al contrario del finanziatore, non è esclusivamente interessato alla sola restituzione del debito (anche a scapito degli interessi della società) ma che è coinvolto ad onorare gli impegni presi dalla società, mantenendola in buono stato di funzionamento; la possibilità di suggerire al trustee, seppur in modo non vincolante, le iniziative imprenditoriali più idonee per il miglioramento della performance aziendale.
Il trust può essere efficientemente impiegato nella gestione delle stock options, sia per quanto riguarda l’espressione unitaria e coordinata dei voti societari sia per quanto concerne la successiva assegnazione ai dipendenti.
Il trust può essere utilizzato con grande beneficio in alternativo ai sindacati di voto e di blocco. Il Trust può intervenire nella soluzione di quelle criticità che la Dottrina italiana aveva tentato di risolvere nel passato con metodi tradizionali alquanto macchinosi.
Lo scopo può essere raggiunto attraverso un cosidetto “voting trust”.
Un “voting trust” è creato:
Il voting trust può essere più efficace rispetto agli strumenti tradizionali, grazie alle sue caratteristiche di:
L’utilizzo del Trust nel project financing può contribuire a rimediare in tutto o in parte le maggiori criticità dovute all’utilizzo della società di progetto in queste attività. Il Trust può coadiuvare o sostituire le SPV, comunemente utilizzate nel PF, ottenendo una maggiore elasticità e duttilità nella struttura dell’operazione.
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