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Trust e affidamento fiduciario

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Il contratto di affidamento fiduciario

 

Il contratto di affidamento fiduciario rappresenta una nuova tipologia contrattuale che si affianca agli istituti del trust e dell’atto di destinazione previsto dall’art. 2645-ter c.c., in grado di realizzare una figura di patrimonio separato di fonte negoziale. Tramite il contratto di affidamento fiduciario, il soggetto c.d. affidante conviene con il c.d. affidatario di assegnare al medesimo determinate posizioni soggettive (beni mobili o immobili) affinchè esse vengano gestite a vantaggio dei c.d. beneficiari, in attuazione di un programma “destinatorio” disposto dal primo, che il secondo è tenuto ad osservare e attuare.

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Tale istituto vuole essere l’alternativa al trust e agli atti di destinazione ed offrire un meccanismo più duttile di segregazione e di tutela del proprio patrimonio. L’affidamento fiduciario si sostanzia in un contratto e non – a differenza del trust – in un negozio giuridico unilaterale. Inoltre, tale strumento consente di realizzare il richiamato programma destinatorio stabilito dall’affidante attraverso gli istituti giuridici propri del diritto italiano (e non straniero), rimediando così alle inefficienze derivanti dal ricorso agli istituti tradizionali del nostro ordinamento, quali il mandato o il negozio fiduciario (cfr. M. Lupoi, I trust nel diritto civile, 2004, p. 249).

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Il contratto in esame permette poi di sopperire ai limiti funzionali del negozio giuridico previsto dall’art. 2645-ter c.c. che non impone alcuna obbligazione fiduciaria a carico del gestore e nemmeno prevede che possano essere oggetto del medesimo beni diversi da quelli espressamente menzionati nella norma (beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri).

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Il contratto di affidamento fiduciario ben si presta ad essere utilizzato per la protezione dei soggetti privi di autonomia (inabili, incapaci, disabili, sottoposti ad amministrazione di sostegno, etc.), i quali potranno così godere dei beni affidati al soggetto affidatario in forza del programma predisposto dall’affidante.

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L’utilità di tale programma, detto appunto “destinatorio”, individua: – le posizioni soggettive affidate (esistenti ed eventualmente future); – le operazioni che l’affidatario può compiere su di esse; – i beneficiari delle utilità discendenti da tali posizioni; – l’eventuale cambiamento dei soggetti da avvantaggiare e delle loro spettanze.

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Così facendo, l’affidatario diviene titolare formale di una posizione soggettiva relativa ad uno o più beni dell’affidante, che in questo modo passano dal patrimonio di quest’ultimo a quello del primo per l’effetto traslativo dello stesso contratto di affidamento fiduciario o di uno o più successivi negozi. In poche parole, relativamente a tali beni, l’affidatario riceve un diritto di proprietà temporaneo e nell’interesse altrui, non corrispondente però ad un suo arricchimento, essendo il medesimo finalizzato ad una diversa destinazione la cui attuazione è decisa, nei limiti del programma, dall’affidatario stesso.

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La conseguenza è che i beni vengono segregati e non confusi con il patrimonio dell’affidatario, il quale non potrà avvalersi delle posizioni soggettive oggetto di affidamento per rispondere delle obbligazioni contratte per cause non attinenti al programma destinatorio. Così facendo, nemmeno gli eredi o i creditori dell’affidatario potranno mai rivalersi sui beni oggetto del contratto.

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Invece, per le obbligazioni contratte dall’affidatario nella realizzazione del programma destinatorio risponde solo il patrimonio “affidato”. Naturalmente, nella prassi può accadere che l’affidante riservi a sé stesso l’attuazione di tale programma sino a quando sarà in vita così che, alla sua morte, l’affidatario subentrerà nelle obbligazioni affidate.

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Alla luce di quanto detto, è possibile ritenere che il contratto di affidamento fiduciario comporti numerosi vantaggi in quanto, pur individuando ex ante, attraverso il programma definitorio, gli effetti finali, esso è in grado di dar vita ad un concreto strumento di segregazione e tutela del patrimonio pur garantendo all’affidatario una gestione non poco autonoma.

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Il contratto di affidamento fiduciario rappresenta una nuova tipologia contrattuale che si affianca agli istituti del trust e dell’atto di destinazione previsto dall’art. 2645-ter c.c., in grado di realizzare una figura di patrimonio separato di fonte negoziale. Tramite il contratto di affidamento fiduciario, il soggetto c.d. affidante conviene con il c.d. affidatario di assegnare al medesimo determinate posizioni soggettive (beni mobili o immobili) affinchè esse vengano gestite a vantaggio dei c.d. beneficiari, in attuazione di un programma “destinatorio” disposto dal primo, che il secondo è tenuto ad osservare e attuare. Tale istituto vuole essere l’alternativa al trust e agli atti di destinazione ed offrire un meccanismo più duttile di segregazione e di tutela del proprio patrimonio.

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L’affidamento fiduciario si sostanzia in un contratto e non – a differenza del trust – in un negozio giuridico unilaterale. Inoltre, tale strumento consente di realizzare il richiamato programma destinatorio stabilito dall’affidante attraverso gli istituti giuridici propri del diritto italiano (e non straniero), rimediando così alle inefficienze derivanti dal ricorso agli istituti tradizionali del nostro ordinamento, quali il mandato o il negozio fiduciario (cfr. M. Lupoi, I trust nel diritto civile, 2004, p. 249).

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Il contratto in esame permette poi di sopperire ai limiti funzionali del negozio giuridico previsto dall’art. 2645-ter c.c. che non impone alcuna obbligazione fiduciaria a carico del gestore e nemmeno prevede che possano essere oggetto del medesimo beni diversi da quelli espressamente menzionati nella norma (beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri). Il contratto di affidamento fiduciario ben si presta ad essere utilizzato per la protezione dei soggetti privi di autonomia (inabili, incapaci, disabili, sottoposti ad amministrazione di sostegno, etc.), i quali potranno così godere dei beni affidati al soggetto affidatario in forza del programma predisposto dall’affidante.

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L’utilità di tale programma, detto appunto “destinatorio”, individua: – le posizioni soggettive affidate (esistenti ed eventualmente future); – le operazioni che l’affidatario può compiere su di esse; – i beneficiari delle utilità discendenti da tali posizioni; – l’eventuale cambiamento dei soggetti da avvantaggiare e delle loro spettanze.

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Così facendo, l’affidatario diviene titolare formale di una posizione soggettiva relativa ad uno o più beni dell’affidante, che in questo modo passano dal patrimonio di quest’ultimo a quello del primo per l’effetto traslativo dello stesso contratto di affidamento fiduciario o di uno o più successivi negozi. In poche parole, relativamente a tali beni, l’affidatario riceve un diritto di proprietà temporaneo e nell’interesse altrui, non corrispondente però ad un suo arricchimento, essendo il medesimo finalizzato ad una diversa destinazione la cui attuazione è decisa, nei limiti del programma, dall’affidatario stesso.

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La conseguenza è che i beni vengono segregati e non confusi con il patrimonio dell’affidatario, il quale non potrà avvalersi delle posizioni soggettive oggetto di affidamento per rispondere delle obbligazioni contratte per cause non attinenti al programma destinatorio.

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Così facendo, nemmeno gli eredi o i creditori dell’affidatario potranno mai rivalersi sui beni oggetto del contratto. Invece, per le obbligazioni contratte dall’affidatario nella realizzazione del programma destinatorio risponde solo il patrimonio “affidato”.

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Naturalmente, nella prassi può accadere che l’affidante riservi a sé stesso l’attuazione di tale programma sino a quando sarà in vita così che, alla sua morte, l’affidatario subentrerà nelle obbligazioni affidate. Alla luce di quanto detto, è possibile ritenere che il contratto di affidamento fiduciario comporti numerosi vantaggi in quanto, pur individuando ex ante, attraverso il programma definitorio, gli effetti finali, esso è in grado di dar vita ad un concreto strumento di segregazione e tutela del patrimonio pur garantendo all’affidatario una gestione non poco autonoma.

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